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Controlli e indagini investigative – Divieto stabilito dagli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori – Illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa – Reintegrazione ai sensi del quarto comma dell’art. 18 legge n. 300 del 1970

Il Tribunale di Ancona, nel dichiarare illegittimo il licenziamento di un dipendente assistito dallo studio Benevole, con conseguente reintegrazione in servizio, ha, in via incidentale, sottolineato il seguente principio in tema di indagini investigative. In particolare ha sancito quanto segue: “Sul tema la giurisprudenza costante ha affermato che i controlli investigativi posti in essere dal datore di lavoro tramite agenzie investigative non sono vietati, purché siano finalizzati a verificare comportamenti del dipendente che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti o attività fraudolente, fonti di danno per il datore di lavoro, mentre non possono essere diretti a verificare esclusivamente il corretto adempimento dell’obbligazione contrattuale, in ossequio al divieto sancito dagli articoli 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori (Cass. n. 15094/2018; conf. Cass. n. 3590/2011). Inoltre, è giustificato il ricorso a tali strumenti investigativi in presenza del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass. n. 3590/2011)” (così testualmente Cass. 2565/2025). Nel caso di specie il datore di lavoro non ha allegato come era suo onere alcun sospetto di compimento di atti illeciti che potesse averlo portato a delegare ad un’agenzia investigativa il controllo dell’operato del lavoratore, sicché il ricorso a tale controllo non appare giustificato, circostanza che inficia la rilevanza probatoria e la piena utilizzabilità delle risultanze degli accertamenti svolti”.

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