Il Tribunale del Lavoro ha dichiarato nullo il licenziamento intimato, per asserito mancato superamento del periodo di prova, ad una lavoratrice assistita dallo studio legale Benevole. Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto che il datore di lavoro sia venuto meno all’obbligo previsto dall’art. 2096, comma 2, del codice civile, di consentire al lavoratore il corretto espletamento del periodo di prova, considerando il recesso pretestuoso e ritorsivo, ossia fondato su un motivo illecito determinate a norma dell’art. 1345 del codice civile. Nel caso in esame, il Tribunale ha inoltre enunciato importanti principi sull’utilizzabilità della registrazione audio nel processo, quale mezzo di prova cui la lavoratrice aveva fatto ricorso per attestare le reali motivazioni sottese al licenziamento. Il Tribunale ha disposto la reintegrazione della lavoratrice in servizio e condannato la datrice di lavoro a indennizzarla.