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Mobbing e risarcimento del danno psico-fisico. Risarcimento del danno biologico (psico fisico) determinato dalla condotta di mobbing accertata in giudizio. Il danno, la cui prova dev’essere fornita dal lavoratore, può essere comprovato mediante documentazione medica o attraverso una perizia medico legale di parte.

Risarcimento del danno biologico (psico fisico) determinato dalla condotta di mobbing accertata in giudizio. Il danno, la cui prova dev’essere fornita dal lavoratore, può essere comprovato mediante documentazione medica o attraverso una perizia medico legale di parte. Tuttavia tale documentazione non è sufficiente, in quanto pur sempre di parte. Pertanto si rende necessario chiedere che il Giudice disponga una CTU (Consulenza Tecnica d’Ufficio) medico legale, nominando un medico consulente del Tribunale competente, che dovrà provvedere ad accertare la sussistenza dei danni psico-fisici subiti e la sussistenza del nesso causale tra gli stessi danni e le condotte lamentate.  Il consulente dovrà inoltre quantificare in percentuale la misura del danno subito ai fini della sua liquidazione, che può essere stabilita dal giudice anche in via equitativa.

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